“Digital Green Pass”. E’ questo il nome della proposta legislativa di regolamento europeo, arrivata nella giornata del 17 Marzo, sul tavolo della Commissione Europea
Questo “passaporto vaccinale” ha ancora una definizione imprecisa e scarna di contenuti, ma il senso sembra essere piuttosto chiaro: facilitare la libera circolazione sicura all’interno della Ue durante la pandemia. L’idea che ha guidato la Commissione nel dare vita a questa proposta è quella di creare un certificato per evitare divisioni e blocchi tra i Paesi membri dell’Unione europea e facilitare gli spostamenti dei cittadini europei, specie in vista dell’estate 2021. Resta, però, da capire conformità o stranezze rispetto alla direttiva 2004/38/CE inerente alla libera circolazione all’interno della UE.
Come si circola (di norma) all’interno dell’Unione Europea
La libera circolazione in Europa, in tutti gli Stati Membri dell’Unione Europea è sancita e garantita dalla direttiva europea 2004/38/CE che esprime in modo inconfutabile il diritto ai cittadini Comunitari e ai loro familiari, ad esempio il coniuge sia esso comunitario o extracomunitario ma legittimamente coniugato con cittadino Europeo, il diritto a poter viaggiare attraverso tutti gli stati senza visti o ulteriori obblighi se non la presentazione dei normali documenti di viaggio. Il trattato di Maastricht ha introdotto il concetto di cittadinanza dell’UE di cui ogni cittadino di uno Stato membro beneficia automaticamente. È la cittadinanza dell’UE che sancisce il diritto delle persone di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri. Il trattato di Lisbona ha confermato tale diritto, che è altresì incluso nelle disposizioni generali riguardanti lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia. La direttiva 2004/38/CE è concepita per rendere uguale il diritto a tutti i familiari del coniuge comunitario di muoversi liberamente, al fine di non precludere la possibilità e la libertà oltre che il diritto dei coniugi a vivere uniti. Infatti la direttiva va a colmare le lacune in ambito internazionale nei casi in cui un coniuge straniero faccia scalo in un paese dell’Unione Europea per poter continuare il viaggio verso un altro paese Comunitario dove è domiciliato o risiede con il proprio coniuge europeo. Lo scalo e il successivo passaggio della frontiera in tale caso va garantito al fine di garantire il diritto alla coesione familiare, in qualsiasi caso, sia con il documento di soggiorno in corso di validità sia con documento di soggiorno in corso di rilascio/rinnovo. Spetta infatti solo ed esclusivamente al paese a cui compete il rilascio del documento il diritto di legiferare nei confronti del viaggiatore extracomunitario.
Come si deve adeguare il passaporto vaccinale alla politica in materia di privacy dell’UE
Senza dubbio, il passaporto vaccinale deve rispettare la politica in materia di privacy dell’Unione Europea. Essa consiste nella tutela delle persone in relazione al trattamento dei dati personali a cura delle istituzioni europee, e si basa sul regolamento UE 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2002. Questa politica generale riguarda la famiglia dei siti istituzionali dell’Unione europea con dominio europa.eu. Anche se è possibile navigare in quasi tutti questi siti senza dover dare i propri dati personali, in alcuni casi questi servono per poter usufruire dei servizi elettronici richiesti. A tal proposito, per ogni servizio elettronico, un titolare del trattamento stabilisce le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali e garantisce la conformità con la politica sulla privacy. Non solo: presso ogni istituzione un responsabile della protezione dei dati assicura che siano applicate le disposizioni del regolamento e dà consulenza ai titolari del trattamento su come assolvere i loro obblighi. E infine, per tutte le istituzioni, funge da autorità di vigilanza indipendente il garante europeo della protezione dei dati. Non meno importante è sicuramente il trovare un’informativa sulla privacy conterrà le informazioni seguenti riguardo all’uso dei dati personali: il tipo di dati raccolti, la finalità e i mezzi tecnici con cui l’UE raccoglie dati personali per realizzare uno specifico obiettivo, a chi vengono trasmesse le informazioni, come accedere ai propri dati personali, verificarne l’esattezza e eventualmente correggerli, per quanto tempo vengono conservati i dati, le misure di sicurezza adottate per salvaguardare le informazioni da eventuali usi impropri o dall’accesso non autorizzato e chi contattare per domande e reclami.
Quali sono i nodi ancora da sciogliere
Un discorso assai delicato, quello del lasciapassare legato alla partecipazione alla campagna vaccinale, su cui lo stesso Consiglio Europeo si è soffermato nell’adunanza dello scorso 25 febbraio 2021. Ecco perché, con il comunicato del 1° Marzo 2021, il Garante della Privacy ha voluto porre l’accento sulla questione, in vista dell’introduzione eventuale di un passaporto vaccinale europeo che dovrebbe vedere la luce, secondo quanto dichiarato dal Presidente della Commissione europea, entro l’estate 2021 per necessità turistiche. Il Garante, infatti, ritiene che il trattamento dei dati relativi allo stato vaccinale dei cittadini con lo scopo di permettere l’accesso a determinati locali o la fruizione di determinati servizi, debba essere oggetto di una Legge nazionale. Un tema, comunque, quello dell’utilizzo del patentino vaccinale, che per alcuni è da considerarsi prematuro alla luce dello stato ancora in fieri della campagna vaccinale europea. Secondo l’articolo 32 della Costituzione, i trattamenti sanitari obbligatori, come potrebbe essere un vaccino, sono legittimi solo se disposti espressamente da una legge statale che limiti la libertà personale dell’individuo. Solo in questo caso, e sempre che si tratti di una legge costituzionalmente orientata, sarebbe possibile adottare certificati che attestino l’avvenuta vaccinazione, nel fermo rispetto dei principi di proporzionalità, adeguatezza e ragionevolezza. Una legge, dunque, che sia conforme ai principi in materia di protezione dei dati personali (in particolare, quelli di proporzionalità, limitazione delle finalità e di minimizzazione dei dati), in modo da realizzare un equo bilanciamento tra l’interesse pubblico che si intende perseguire e l’interesse individuale alla riservatezza. Senza un intervento del legislatore in tal senso, secondo quanto riferito dall’Autorità, l’impiego di qualsiasi forma di pass destinato a distinguere le persone vaccinate dalle persone non vaccinate è da considerarsi illegittimo e discriminatorio.