A 175 anni dalla sua entrata in vigore, scopriamo la storia dello Statuto Albertino e il suo rapporto con l’emancipazione femminile.

Il 4 marzo del 1848 entra in vigore lo Statuto Albertino dapprima nel Regno di Sardegna e poi nel Regno d’Italia. Si tratta dell’unica costituzione che non verrà abrogata dopo le rivoluzioni del 1848, di uno statuto che non vietava espressamente alle donne di praticare determinati mestieri (es. avvocatura) e neanche di votare. Diamo uno sguardo al rapporto tra lo Statuto e l’emancipazione femminile, soffermandoci in particolare sulle vicende della prima donna a entrare nell’ordine degli avvocati in Italia, Lidia Poët, la cui storia è stata raccontata nella recente serie tv: “La legge di Lidia Poët”.
Dal regno di Sardegna al regno di Italia
Il 4 marzo del 1848 Carlo Alberto di Savoia promulgò il cosiddetto Statuto Albertino, destinato poi a divenire dal 17 marzo 1861 la carta fondamentale del regno di Italia, che rimase in vigore almeno formalmente -escludendo le modifiche fatte durante il regime fascista- fino al 1948 quando verrà “sostituito” dalla Costituzione repubblicana, dopo le elezioni del 2 giugno 1946.
Tra il 1848 e il 1849 con l’aumento della tensione tra la Sicilia e Napoli, tra i rivoltosi siciliani e i Borbone, e il conseguente effetto domino nel resto di Italia, scoppiò la prima guerra di Indipendenza che vide i sovrani degli Stati italiani unirsi (temporaneamente) per scacciare gli austriaci. Nei primi mesi del 1848 tutti i sovrani, compreso il Papa Pio IX, concessero una costituzione, o meglio uno statuto (es. Carlo Alberto lo concesse il 4 marzo), ma poco dopo, gli statuti vennero aboliti un po’ ovunque, a Napoli, in Toscana, a Roma, a eccezione del Piemonte. Dopo le rivoluzioni, i primi tentativi di unificazione italiana e le due guerre di indipendenza, la carta albertina -l’unica rimasta in vigore- venne estesa in tutta Italia.
Con i suoi 84 articoli, lo Statuto Albertino -breve e flessibile- fu concesso dal re ai suoi sudditi e sancì i principali diritti e doveri dei cittadini.

Statuto albertino, voto e donne
È interessante notare come lo Statuto albertino non proibisse espressamente il voto femminile. Di fatti, l’articolo 24 recitava:
Tutti i regnicoli, qualunque sia il loro titolo o grado, sono eguali dinanzi alla legge. Tutti
godono egualmente i diritti civili e politici, e sono ammissibili alle cariche civili, e militari, salve le
eccezioni determinate dalle Leggi.
La carta costituzionale in teoria non escludeva le donne dal voto; in pratica, però, il diritto di voto era concesso soltanto agli uomini maggiori di 25 anni, alfabetizzati e agiati (requisito culturale e censitario); in un secondo momento venne esteso a tutti i cittadini maschi adulti che avessero più di 30 anni, a prescindere dal ceto di appartenenza e dall’istruzione (1912, riforma Giolitti). Successivamente, durante la dittatura fascista, Mussolini restrinse il suffragio, permettendo solo ai maschi con più di 21 anni di votare, iscritti al sindacato fascista, dipendenti statali o religiosi. Nel 1939 venne completamente soppresso il diritto di voto. Solo nel 1945 il Regno di Italia emanò il decreto legislativo luogotenenziale n. 23 che conferiva il diritto di voto alle italiane che avessero almeno 21 anni e con il decreto n. 74 datato 10 marzo 1946 finalmente le donne ottennero l’elettorato passivo.
Per la prima volta anche le donne poterono votare nel 1946: il 10 marzo per le amministrative e il 2 giugno per il referendum istituzionale.
Per le elezioni comunali, le cose furono un po’ diverse (infatti, quando si parla di storia del suffragio femminile in Italia si tende a distinguere la storia del voto amministrativo e del voto politico). Ci furono numerosi tentativi di ammettere le donne al voto amministrativo, ricordiamo quello di Cairoli (1877), di De pretis (1880). Inoltre, nel 1925 Mussolini -con un’astuta mossa demagogica- concesse il voto alle donne nelle elezioni comunali (pochi mesi dopo, di fatto, vennero annullate le elezioni amministrative locali, soppiantate da podestà di nomina regia).
Non c’era nessuna legge che proibisse esplicitamente alle donne di votare, ma per convenzione le donne non votavano. Si dava per scontato nel 1848 che le donne non dovessero votare, fare politica o svolgere determinati lavori; insomma, era così ovvio che non c’era bisogno di specificarlo.

Lidia Poët e l’emancipazione femminile
Oltre al diritto di voto, alle donne era proibito accedere ai licei e alle università: solo nel 1874 le cose cambiarono e a poco a poco sempre più donne si iscrissero all’università: nel 1877 Ernestina Paper fu la prima donna a laurearsi in Italia (dopo l’unificazione nazionale), in medicina; nel 1881 Lidia Poët si laureò in giurisprudenza; nel 1908 Emma Strada si laureò in ingegneria…
Ma le donne erano ancora escluse da moltissime professioni, nonostante avessero conseguito il relativo titolo di studio, è il caso di Lidia Poët (1855-1949), la cui storia viene raccontata in una delle serie tv targate Netflix che sta riscuotendo più successo nelle ultime settimane: “La legge di Lidia Poët“.
Lidia Poët si laureò in giurisprudenza nel 1881 all’Università di Torino con una tesi sulla condizione femminile e sul diritto di voto per le donne, dal titolo Studio sulla condizione della donna rispetto al diritto costituzionale ed al diritto amministrativo nelle elezioni. Svolse il praticantato, sostenne e superò l’esame di abilitazione, chiese e, nel 1883, ottenne l’iscrizione all’Ordine degli Avvocati. Poco dopo, nel novembre dello stesso anno, la Corte di Appello di Torino -accogliendo la richiesta del procuratore- revocò l’iscrizione. Nonostante il tentato ricorso di Lidia, la Corte di Cassazione, alla fine, il 18 aprile 1884, confermò quanto stabilito dalla Corte di Appello.
Lidia si ritrovò esclusa dalla pratica dell’avvocatura perché la legge che regolava l’esercizio della professione di Avvocato dell’ 8 giugno 1874, n. 1938 era da intendersi solo per il genere maschile, visto l’utilizzo esclusivo del termine “avvocato“.
Lidia Poët non poté esercitare ufficialmente la sua professione, ma collaborò con il fratello Giovanni Enrico, anch’egli avvocato, sempre pronto a sostenerla e supportarla.

Tra realtà e finzione
Il legal light drama di Netflix, liberamente ispirato alle vere vicende, racconta proprio del momento in cui la sentenza della Corte impedisce a Lidia di esercitare la professione di avvocato fino al momento in cui, una volta presentato il ricorso perché di fatti “Lo statuto albertino non contiene nessuna proibizione specifica” (cit Lidia, episodio 1)”, la Corte di Cassazione conferma quanto già stabilito dalla Corte di Appello.
“Alla corte risulta evidente che l’avvocatura un ufficio nel quale le femmine non devono appunto immischiarsi. Sarebbe infatti disdicevole e brutto veder le donne colorarsi in discussioni oltre i limiti che al sesso più gentile si conviene di osservare. Non occorre nemmeno accennare al rischio cui andrebbe incontro la serietà dei giudizi se si vedesse la toga dell’avvocato sovrapposta ad abbigliamenti strani e bizzarri che non di rado la moda impone alle donne. E non si deve quindi chiamare la donna a funzioni per le quali essa non è adatta per la sua stessa costituzione organica, che le impediscano di attendere e di compiere le altre mansioni di sua specifica competenza, soprattutto in ambito familiare” (episodio 1).
La fiction indaga anche il tenero rapporto tra i due fratelli Poët, il temperamento inarrestabile e testardo di Lidia, la sua volontà di svelare la verità a tutti i costi e di combattere per le cause più giuste, spesso in difesa degli emarginati e dei meno abbienti. Ma, soprattutto, la serie mostra i pregiudizi e la diffidenza dei primi clienti di Lidia, degli avvocati, del procuratore (come quando, nel primo episodio, la guardia carceraria la scambia per una prostituta), le perplessità e la paura degli amici e dei parenti (“Se Dio ti voleva avvocato, non ti faceva donna, no?”).

Meglio tardi che mai
Nella realtà, Lidia continuò a risolvere casi e a lavorare con Enrico, partecipò attivamente ai Congressi Penitenziari Internazionali, aderì al Consiglio Nazionale delle Donne Italiane e si impegnò molto per l’emancipazione femminile. Solo nel 1920, all’età di 65 anni, poté (r-)iscriversi all’Ordine degli Avvocati, grazie all’entrata in vigore della legge n. 1179 del 17 luglio 1919 (Sacchi), la quale all’articolo 7 recitava:
Le donne sono ammesse, a pari titolo degli uomini, ad esercitare tutte le professioni e a coprire tutti gli impieghi pubblici, esclusi soltanto, se non vi siano ammesse espressamente dalle leggi, quelli che implicano poteri pubblici giurisdizionali o l’esercizio di diritti e di potestà politiche, o che attengono alla difesa militare dello Stato secondo la specificazione che sarà fatta con apposito regolamento.
Tale legge ha rappresentato un primo punto di svolta per vincere l’infirmitas sexus. E, finalmente, Lidia Poët e le altre pioniere per l’emancipazione femminile iniziano a raccogliere i frutti delle loro coraggiose battaglie.