L’Italia è sotto shock per l’arresto del capitano di Fregata Walter Biot, in servizio presso lo Stato Maggiore della Difesa, e del militare che lavora presso la sede diplomatica di Mosca.
I due arrestati sono stati accusati di spionaggio. Nello specifico, Walter Biot pare che avesse consegnato documenti top secret al collega in servizio all’ambasciata di Roma. Addirittura, il Capitano ha ricevuto soldi in cambio di informazioni, di cui al momento non si conosce il contenuto. La Farnesina ha convocato l’ambasciatore russo, definendo tale atto come l’episodio più grave dai tempi della Guerra Fredda.
Il tema dello spionaggio affrontato nel diritto internazionale
Il termine “spionaggio” sta ad indicare tutte quelle attività di intelligence volte a ottenere la conoscenza di segreti, solitamente da rivali o nemici, per ottenere vantaggi militari, politici o economici. L’origine di questo illecito è perfino risalente al 4000 Avanti Cristo, con i sumeri, i quali, all’interno delle loro città-stato, disponevano di un servizio informativo. Chiaramente, col passare dei secoli e delle popolazioni, questo crimine ha avuto delle evoluzioni, sino ad arrivare ad essere inserito nella Convenzione de l’Aja. Essa definisce le condizioni che devono verificarsi perché un dato individuo possa essere riconosciuto come spia e stabilisce che esso, anche se colto in flagrante, non possa essere condannato senza regolare processo. Gran parte dello spionaggio tra Stati condotto “sul campo” è affidato a funzionari distaccati nelle ambasciate e nominalmente inseriti nell’organigramma dell’ambasciata stessa nei ruoli più diversi. In questo modo essi possono beneficiare dello status diplomatico nel caso vengano colti in flagrante nel corso dello svolgimento di attività illegali. Di questi, alcuni sono agenti dichiarati, cioè non fanno nulla per nascondere il loro vero compito e sono noti al controspionaggio dello Stato ospitante. In ogni caso parte degli agenti operanti in territorio ostile cercherà di celare la sua reale identità fingendo di svolgere un’attività di copertura (come ad esempio quella di rappresentante di commercio o di addetto stampa) che gli consenta di godere di maggiore libertà di movimento, rinunciando però alla protezione offerta dal passaporto diplomatico in caso di cattura. Una spia che agisca al di fuori della copertura diplomatica non può fruire delle garanzie previste nella Convenzione di Ginevra. Se un diplomatico è scoperto a commettere un reato, infatti, è dichiarato persona non grata dallo Stato ospitante ed espulso. Seguendo regole non scritte, ma comunemente accettate, il suo Paese ne protesterà l’innocenza nonostante tutto e come ritorsione espellerà a sua volta un diplomatico della parte avversa residente nel suo territorio per salvaguardare la sua immagine. Quando una spia che agisce senza copertura diplomatica è colta in flagrante può essere arrestata e condannata.
Cosa prevede, nello specifico, il codice penale italiano in caso di spionaggio
Secondo l’articolo 257, Chiunque si procura, a scopo di spionaggio politico o militare, notizie che, nell’interesse della sicurezza dello Stato o, comunque, nell’interesse politico, interno o internazionale, dello Stato, debbono rimanere segrete è punito con la reclusione non inferiore a quindici anni. Il bene giuridico tutelato dalla norma è la sicurezza dello Stato, compromessa dalla sottrazione a scopo di spionaggio ad opera dell’autore di notizie coperte dal segreto di Stato. Rispetto all’articolo 256, viene qui previsto un dolo specifico rappresentato dalla medesima condotta, ma funzionale a compiere atti di spionaggio militare o politico, essendo tuttavia irrilevante che il soggetto agente conosca la natura delle notizie segrete o non divulgabili che acquisisce. Per la nozione di notizie coperte dal segreto di Stato occorre far riferimento alla L. n. 124/2007, la quale, all’art. 39, stabilisce che sono coperti dal segreto di Stato “gli atti, i documenti, le notizie, le attività e ogni altra cosa la cui diffusione sia idonea a recare danno all’integrità della Repubblica, anche in relazione ad accordi internazionali, alla difesa delle istituzioni posti dalla Costituzione a suo fondamento, all’indipendenza dello Stato rispetto ad altri Stati e alle relazioni con essi, alla preparazione e alla difesa militare dello Stato”. Non solo: in questa vergognosa vicenda, vi è anche il reato di “Alto tradimento”, sancito nella legge penale militare, secondo cui si indicano alcuni delitti contro la personalità dello Stato, internazionale ed interna, se commessi da militare. In particolar modo all’art.88, come già preannunciato anche ad inizio paragrafo, il militare, che, allo scopo di darne comunicazione a uno Stato estero, si procura notizie concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato e che devono rimanere segrete, è punito con la reclusione non inferiore a venti anni.
Chi ha permesso l’attività italiana di controspionaggio
In tutta questa vicenda, un ruolo fondamentale lo ha sicuramente giocato l’AISI, l’Agenzia Informazioni e Sicurezza Interna. Parte del sistema di informazione per la sicurezza dello Stato, ha compiti di informazione, sicurezza e di controspionaggio all’interno del territorio nazionale. Istituita con la riforma dei sistemi di informazione per la sicurezza italiani del 2007 per trasformazione del SISDe, il prefetto Franco Gabrielli ne è stato il primo direttore dal 28 agosto 2007. Ad aprile del 2007, il Direttore dell’AISI Franco Gabrielli affidò al suo vice direttore vicario Francesco La Motta, l’incarico di comporre la lista degli oltre 80 agenti segreti del SISDe da “epurare” dal nuovo servizio, con l’avvio della “procedura di restituzione ad amministrazione di provenienza”. Questo porterà a un contenzioso tra l’amministrazione e gli agenti dismessi, che ricorreranno anche al Tar, senza successo, compromettendo però la riservatezza del sistema in quanto i ricorsi sono pubblici e le carte giudiziarie svelarono uomini e procedure amministrative dei servizi.[2] Gabrielli è stato poi sostituito il 15 giugno 2008 dal prefetto Giorgio Piccirillo, già generale dei carabinieri, che ha confermato come uno dei vice La Motta affiancandogli il prefetto Nicola Cavaliere (vice direttore operativo) e il generale Paolo Poletti. Dal 15 giugno 2012 è nominato direttore il capo di stato maggiore dei Carabinieri, Arturo Esposito[3], sostituito nel 2016 dal generale dei Carabinieri Mario Parente. Il direttore dell’AISI risponde al presidente del Consiglio dei ministri, quale autorità cui è affidata l’alta direzione e la responsabilità generale della politica dell’informazione per la sicurezza italiana, o all’Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica. Il 4° comma dell’art. 6 della legge 124/2007 stabilisce in particolare il divieto di eseguire operazioni all’estero; queste sono consentite, con l’obbligo di coinvolgere anche la corrispondente Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE), soltanto in casi di stretta connessione con la propria attività. In questo caso è previsto l’intervento coordinato dal direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, con l’intento di evitare sovrapposizioni funzionali e territoriali con l’AISE ed il II Reparto Informazioni e Sicurezza.