Immuni al tempo (e alle condanne): due ospiti che non se ne vogliono andare

L’incredibile storia (vera) di due gerarchi etiopi, rifugiati dal 1991 nell’ambasciata italiana di Addis Abeba, e le zone grigie del diritto internazionale.

Il filosofo Immanuel Kant diceva che: “Ospitalità significa il diritto di uno straniero, che arriva sul territorio altrui, di non essere trattato ostilmente.” Indicazione che lo Stato italiano sta ascoltando, per i due ex politici, salvandoli dalla pena capitale. La storia è riportata nel libro di Giuliano Fragnito e Giuseppe Mistretta dal titolo “I noti ospiti”.

Come nasce la vicenda che porta i due ospiti a diventare “noti”

21 maggio 1991. Addis Abeba, Etiopia. Il regime del maggiore Menghistu Hailè Mariàm, conosciuto come regime del “Terrore Rosso”, venuto meno il supporto di un’URSS ormai al tracollo, viene travolto da una coalizione di forze ribelli, il FRDPE, che assume il potere del Paese. Il dittatore si dà alla fuga verso lo Zimbabwe, dove lo attende Robert Mugabe, capo di un altro regime dittatoriale africano. Cinque giorni dopo, il 26 maggio, con le forze di liberazione ormai alle porte della capitale, i vertici del Derg, braccio armato del dittatore, decidono di cercare riparo nelle ambasciate straniere per garantirsi l’immunità. Per i gerarchi del regime del Terrore Rosso, che si pensa abbia torturato e ucciso più di 500.000 persone, non c’è più posto nella nuova Repubblica Federale. Molte delle ambasciate straniere rifiutano di ospitarli, mentre quella italiana, in buoni rapporti con il governo etiope anche sotto il sanguinario Menghistu, ne accoglie nove. Il nuovo capo di Stato etiope Zenawi ne richiede l’immediato rilascio affinché vengano consegnati alla giustizia, arrivando a porre un carrarmato davanti al cancello della nostra ambasciata. Uno dei “rifugiati”, ex presidente del consiglio etiope, si suicida nel 1993, mentre gli altri decidono di consegnarsi alle autorità uscendo spontaneamente dall’ambasciata. Ne rimangono però due, che non hanno intenzione di lasciare la nostra ambasciata, minacciando di suicidarsi se consegnati.

Chi sono i “noti ospiti” che da 28 anni abitano la nostra ambasciata

I due rifugiati che si rifiutano di uscire sono l’ex ministro degli esteri, Berhanou Bayeh, e l’ex capo di stato maggiore, Addis Tedla. Ad oggi, dopo 28 anni, la loro latitanza non è ancora finita e sono, seppur invecchiati, ancora lì. Riempiono le loro giornate all’interno della villetta di proprietà italiana leggendo giornali, guardano la televisione e passeggiando nei 14 ettari di parco dell’ambasciata, sempre vestiti rigorosamente in giacca e cravatta: inflessibili nel look quanto nelle loro idee. Infatti non si sono mai piegati alle richieste dei ministri degli Esteri italiani, né a quelle del Governo di Zenawi. I due gerarchi, accusati di crimini contro l’umanità e di genocidio, sono condannati a morte. Essi erano il braccio armato, nonché la mente politica e militare, del regime militare e nazionalista di Menghistu, anche se loro si dichiarano innocenti, poiché hanno solo “ubbidito agli ordini”. Tuttavia l’Ambasciatore italiano in carica nel 1991 li ha accolti, così come coloro che l’hanno succeduto non li hanno mai obbligati ad uscire, poiché l’Italia è contraria alla pena di morte e, fino a che permane il rischio di pena capitale per loro, non potranno essere consegnati alle autorità etiopi. L’unica pena che essi dovranno scontare, probabilmente fino alla fine dei loro giorni, è quella di essere costretti a passeggiare tra le mura dell’ambasciata italiana, descritta però come “la più bella d’Africa”.

Perché l’Italia non fa nulla? Risponde il diritto internazionale

Nella vicenda dei “noti ospiti” entrano in gioco diverse sfaccettature del diritto internazionale e di come l’applicazione delle sue norme, talvolta, debba essere ponderata nell’interesse di principi superiori. Leggendo la vicenda dei due ex politici etiopi, accusati di gravi crimini internazionali, viene da chiedersi perché l’Italia non abbia fatto nulla perché essi venissero consegnati alla giustizia. Per prima cosa bisogna dire che la Corte costituzionale ha stabilito, in una sentenza del 1979, ai sensi degli artt. 10 e 26 della Costituzione italiana, che l’estradizione (la consegna, da parte di uno Stato a un altro Stato di un individuo che si trovi nel territorio del primo e contro il quale sia stata intentata nel secondo un’azione penale o pronunciata una condanna) è vietata quando l’ordinamento straniero sanziona con la pena di morte il delitto commesso (o imputato) al soggetto presente sul territorio nazionale. Dal momento che le sedi diplomatiche degli Stati sono considerate parte del territorio nazionale di questi, gli Stati ospitanti devono rispettarne l’inviolabilità. Ciò significa che le autorità etiopi non possono fare nulla per consegnare alla giustizia di due criminali. Dall’altra parte, l’Italia non può negare la protezione all’interno del proprio territorio a soggetti condannati alla pena capitale nel loro Stato. Non sempre i confini delle questioni internazionali sono netti, ma spesso il diritto internazionale deve fare i conti con queste “zone grigie”, le quali permettono, almeno per il momento, a questi “detriti di storia” (come Bayeh e Tedla si definiscono) di rimanere “i noti ospiti” della nostra ambasciata.

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