La disciplina dei beni culturali e il recente sequestro di antichi reperti archeologici in un bar di Roma.
«Demolire le cose vecchie non è forse lo stesso che buttare via le memorie del passato? Non significa, forse, ignorare le memorie delle persone che hanno vissuto e sono morte? Per voi che non fate che buttarvi sulle novità senza voltarvi a guardare la storia, può forse esserci un futuro?» da “La collina dei Papaveri” dello Studio Ghibli.
La fragilità della cultura
Ci troviamo in un periodo storico nel quale si tende a voler sostituire il “vecchio” col “nuovo”, a percepire la portata di scoperte nel campo della tecnologia e della scienza, tralasciando però il valore del “vecchio”, di un antico manoscritto, di un’opera d’arte del ‘700 o di resti di antiche abitazioni romane.
Affascinati dal nuovo e dalle invenzioni che ci permettono di vivere in un modo più smart, ci dimentichiamo di ciò che è portatore della nostra cultura, di ciò che definisce il percorso che ci ha condotto nella storia fino ad oggi.
Concentrati sul lavoro e su ciò che personalmente si reputa importante, a volte ci scordiamo della bellezza che ci sta intorno.
In queste vite frenetiche fatichiamo a fermarci e limitarci ad osservare, sottovalutando l’importanza e l’unicità di un paesaggio, di un dipinto, di un antico manoscritto o di antiche rovine romane.
E questi beni, che continuano a essere portatori della memoria della nostra comunità e del territorio, ci ricordano la nostra storia, chi siamo e da dove veniamo nel momento in cui noi stiamo per dimenticarcelo.
La cultura, l’arte, la storia, la letteratura, determinano, insieme a tanti altri fattori, la ricchezza di un Paese, e l’Italia ne è un chiaro esempio, con le sue rovine, le sue chiese affrescate, i templi immersi nella natura, quasi come se questa volesse nasconderli per proteggerli.
Il corpo normativo che preserva la nostra memoria
Si parla di protezione perché i beni culturali devono obbligatoriamente essere tutelati, conservati e valorizzati, come previsto dal Codice dei beni culturali e del paesaggio.
La presenza di un corpo normativo coordinato che ne regola la disciplina non vuol dire che nel pratico sia facile proteggere e valorizzare il patrimonio culturale.
Un bene infatti va tutelato non solo dai rischi naturali a cui è esposto ma anche dai rischi a cui l’uomo stesso lo espone, volontariamente o involontariamente.
È per questo che il Codice prevede gli obblighi di conservazione (art. 29 e seguenti), fruizione e valorizzazione (artt. 102, 111 e seguenti), sanzionabili se non rispettati, ai quali è sottoposto il proprietario del bene.
E sebbene possa sembrare una realtà lontana non capita poche volte che un bene venga esposto al pericolo di degrado, parziale o meno, o addirittura di perdita totale per mano dell’uomo, che invece che danneggiarlo dovrebbe proteggerne la preziosità e l’unicità.
Ne sono un esempio episodi come quelli di beni concessi in prestito ma mai tornati indietro, la perdita fisica o la distruzione; o ancora, scendendo nello specifico, il sequestro di reperti archeologici, avvenuto negli ultimi giorni, ritrovati in un bar di Roma.
Reperti archeologici come arredo di un bar di Roma
Risale al 5/06/2021 il ritrovamento di un’anfora, di un capitello in travertino di epoca medioevale e di alcune statue, in un bar del quartiere Tuscolano a Roma.
La segnalazione si deve a un archeologo che ha riconosciuto il valore degli oggetti.
I possessori di tali beni, il gestore del bar e un ristoratore, insieme alla donna che ha ceduto loro gli oggetti, sono stati denunciati in quanto hanno violato gli articoli 175 e 176 del Codice dei beni culturali. Si tratta della violazione in materia di ricerche archeologiche e dell’impossessamento illecito di beni culturali appartenenti allo Stato. Tali articoli, infatti, prevedono come punizione alla violazione l’arresto e un’ammenda in euro.
Nello specifico l’art. 175 riguarda chi ha eseguito ricerche archeologiche o opere per il ritrovamento di cose indicate dall’art. 10 senza concessione (comma a) e chi non ha denunciato il ritrovamento dei beni o provveduto alla temporanea conservazione (comma b).
L’articolo 176 riguarda invece coloro che si sono impossessati di beni culturali indicati nell’art. 10 appartenenti allo Stato.