La transizione di genere non è una moda: lo dice anche la Costituzione italiana

All’alba degli anni ’20 del 2000, la transizione di genere è una realtà sempre più riconosciuta e affermata. Ma cosa dice la nostra Costituzione a riguardo?

La transizione di genere come un qualcosa di sempre più accettato e riconosciuto legalmente, sì, ma ancora come un qualcosa da accettare a livello sociale. Si sa, la politica, la legge, la cultura e la società non vanno sempre di pari passo. Questo ne è un esempio lampante. Per quanto oggi la transizione di genere sia un tema noto ormai ai più, trova sempre pareri discordanti fra la popolazione. Infatti, non è raro sentire voci di dissenso, spesso alquanto infelici: l’ultima fra queste è quella di Paul Stanley dei Kiss, che l’ha definita come una moda dannosa e triste.

La transizione di genere

La transizione di genere è un percorso molto complesso, che si articola in diversi sentieri in parallelo. In primis, la transizione di genere significa che una persona smette di vivere secondo un certo ruolo sociale caratteristico del suo sesso biologico di nascita per affermare pienamente il genere in cui si identifica per davvero (maschile, femminile o non binary). Per percorrere questo iter, ci sono diverse strade (non tutte obbligatorie da prendere): quello medico o fisico, che si può esternalizzare in eventuali interventi chirurgici, naturali o ormonali per avvicinarsi fisicamente al genere che si sente più proprio, quello psicologico, che guida la persona in tutto il cammino, e quello burocratico e legale, per ottenere il cambio del nome e del genere all’anagrafe (e quindi la rettifica dei documenti).

La transizione di genere dal punto di vista legale

Tutti i punti della transizione di genere sono estremamente complicati per la persona, indubbiamente, sia per i costi, che per il lavoro psicologico da mettere in atto, sia per i risvolti sociali che questo percorso può portare con sé. Uno scoglio è però particolarmente scivoloso in Italia: l’iter burocratico. La Corte Costituzionale, in due sentenze del 1979 e del 1987, ammette sia il transessualismo, sia il diritto soggettivo e inviolabile all’identità sessuale. Inoltre, dal 2015 non è più necessario alcun intervento chirurgico per la rettificazione dei dati anagrafici: basta il completamento di un percorso psicologico testimoniato. Può sembrare tutto semplice oggi, ma non è esattamente così. Nell’atto pratico, la cosa è molto più complicata e richiede tempi lunghissimi, oltre a una somma ingente di denaro. Ma come mai si è arrivati a questa posizione in Italia?

L’articolo 3 della Costituzione

La Costituzione italiana ha il suo articolo sull’eguaglianza per eccellenza, il terzo, dove l’eguaglianza viene sancita come principio giuridico e come pilastro del nostro Paese. Infatti, solamente uno Stato democratico può e vuole rimuovere le diseguaglianze fra cittadini e governanti, in modo da far sviluppare al massimo la persona umana. Il primo comma esprime l’esistenza di eguaglianza formale, secondo la quale ognuno, a prescindere dal proprio genere, dalla propria etnia, dalla propria lingua madre, dal proprio credo, dalle proprie opinioni e dalle proprie condizioni, ha diritto ad essere considerato uguale ad un’altra persona, in tutte le sue diversità. L’eguaglianza formale sta nel trattare in modo uguale situazioni uguali e in modo diverso situazioni diverse. Qui subentra l’eguaglianza sostanziale, sancita dal comma 2, che prefigge un compito importantissimo allo Stato: quello di rimuovere gli ostacoli che impediscono l’eguaglianza formale, in modo da far sviluppare pienamente la persona. Per far sì che questo obiettivo sia raggiunto, a volte è necessario creare delle disuguaglianze ragionevoli, che realizzino effettivamente l’eguaglianza sostanziale attraverso azioni positive. Solo così si raggiunge l’equità.

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