Ravenna, agente assolto da accusa di stupro nei confronti di una donna. La giovane aveva incontrato l’uomo per un provino da ragazza immagine.
violenza sessuale – Bing images
La serata era cominciata con un bacio. Difficile, dunque, capire se l’atteggiamento della ragazza fosse stato di “vaga ritrosia o di diniego esplicito“. E, se anche avesse sussurrato un “no”, in quella particolare circostanza lui potrebbe non averlo colto; è il contenuto delle motivazioni dell’assoluzione dall’accusa di violenza sessuale per un giovane di Castel Bolognese, nel Ravennate, non ancora trentenne e al tempo dei fatti impiegato in un’agenzia di ragazze immagine. Era finito a processo per violenza sessuale e lesioni aggravate (per alcuni graffi sulle cosce) nei confronti di una studentessa ventenne bolognese. Il gup Corrado Schiaretti al termine del rito abbreviato, pur con la formula del II comma (quella che i giudici usano quando ritengono che la prova sia insufficiente o contraddittoria), lo aveva assolto perché “il fatto non costituisce reato” e dalle lesioni “per non avere commesso il fatto”.
MOLESTIE E MOBBING: LE CARATTERISTICHE
Molestie
Un episodio isolato può costituire una molestia. Le molestie sessuali non sono interazioni sessuali, flirt, attrazione o amicizia invitate, reciproche, consensuali o ricambiate. Tuttavia, se il consenso viene ritirato o non è più invitato e reciproco, ad esempio se un dipendente desidera che la relazione finisca e l’altra parte non è d’accordo, ciò può costituire una molestia sessuale.
Le molestie sono comportamenti che di solito costituiscono un tormento continuo e possono essere utilizzate per descrivere abusi, insulti o altri tipi di danni a un’altra persona su base regolare. Molestie è un termine ampio, usato per descrivere una varietà di comportamenti tormentosi, come le molestie fisiche, le molestie emotive e le molestie di natura sessuale.
Le molestie fisiche si riferiscono all’abuso fisico, come l’aggressione sessuale o la violenza sul corpo, mentre l’abuso emotivo si riferisce all’imposizione di stress e al bullismo. Queste forme di molestie si sovrappongono al bullismo, alle molestie sessuali e alla discriminazione. Le molestie emotive possono essere definite come comportamenti ostili verbali e non verbali che non sono esplicitamente legati a tendenze sessuali o discriminatorie, ma sono diretti a manipolare e degradare un dipendente. La forma più comune di molestie emotive sul posto di lavoro è il mobbing.
Mobbing
I conflitti sul posto di lavoro non sono una novità. È dimostrato che un conflitto sano può essere vantaggioso per un’organizzazione aziendale. A volte, però, il conflitto può prendere una piega sinistra quando un lavoratore intraprende una campagna di terrorismo psicologico contro un altro dipendente. Per quanto angosciante possa essere il mobbing individuale, la situazione può diventare molto peggiore quando il dipendente terrorizzato si avvale dell’assistenza di altri colleghi che a loro volta intimidiscono, umiliano e molestano il bersaglio.
Quali sono le tattiche del mobbing?
Aggressività verbale: I bulli sul posto di lavoro sono spesso aggressivi verbalmente nei confronti dei loro bersagli. L’aggressione può assumere la forma di un tono brusco o sgradevole quando si rivolgono alla vittima. Inoltre, l’obiettivo può essere oggetto di insulti e commenti sarcastici. L’aggressione verbale può includere molestie sessuali.
Ostruzionismo: Le vittime di mobbing possono scoprire che i loro suggerimenti, progetti e iniziative vengono ignorati da colleghi e supervisori. Le richieste di feedback, aggiornamenti di stato o supporto rimangono senza risposta.
Esclusione: Gli obiettivi del mobbing vengono spesso esclusi e persino isolati sul posto di lavoro. L’esclusione può consistere nel lasciare “accidentalmente” la vittima fuori da una catena di e-mail, nel non invitarla a riunioni importanti e nel rifiutarsi di socializzare con l’obiettivo sia all’interno che all’esterno del luogo di lavoro. A volte, l’obiettivo del mobbing può trovarsi fisicamente escluso sul posto di lavoro, con il trasferimento della scrivania o dell’ufficio in un’area lontana dagli altri membri del team.
Pettegolezzi e calunnie: I capi del mobbing e i loro sostenitori possono dare vita a pettegolezzi maligni volti a umiliare e minare la vittima. A volte il pettegolezzo è pura calunnia, in altri casi rivela informazioni personali sull’obiettivo che possono essere imbarazzanti ma non hanno nulla a che fare con la competenza professionale della vittima. In casi estremi, queste campagne possono estendersi al di fuori dell’ufficio e al settore o alla professione in cui la vittima lavora.
Aggressione fisica: Il mobbing talvolta degenera in aggressione fisica. Anche se raramente i bulli sul posto di lavoro ricorrono all’aggressione fisica perché temono di incorrere in denunce penali, ciò può accadere se gli autori hanno motivo di credere che non subiranno ripercussioni.
LA DIFFERENZA TRA VIOLENZA SESSUALE E MOLESTIE SESSUALI
La differenza tra aggressione e molestie sessuali è che l’aggressione sessuale implica un contatto senza un valido consenso, mentre le molestie sessuali sono un termine generale che include qualsiasi contatto e/o commento sessuale inappropriato. L’aggressione sessuale è un termine utilizzato in ambito penale e civile, mentre le molestie sessuali sono utilizzate per questioni legate al diritto del lavoro e all’occupazione. Essere vittima di molestie sessuali non significa necessariamente essere vittima di una violenza sessuale (anche se potrebbe esserlo). Se si subiscono molestie sessuali sul lavoro, non si è necessariamente vittime di una violenza sessuale. Anche se le azioni non costituiscono un’aggressione sessuale, il datore di lavoro può essere punito per molestie sessuali, indipendentemente dal fatto che le molestie sessuali soddisfino la definizione di aggressione sessuale.
L’aggressione sessuale viene spesso chiamata con altri nomi, come abuso sessuale, stupro, comportamento indecente, aggressione indecente, molestie sessuali, incesto, abuso sessuale su minore, aggressione sessuale su minore, toccamento, “palpeggiamento” e molestia sessuale.
Le molestie nel contesto delle molestie sessuali e della discriminazione sessuale possono includere comportamenti quali:
•l’invio di e-mail o messaggi di testo espliciti o sessualmente allusivi;
•visualizzare poster o screen saver pornografici;
•fare domande invadenti sulla vita personale di una persona, compresa la sua vita sessuale;
•toccare, abbracciare o baciare in modo indesiderato;
•fissare o guardare;
•commenti o battute a sfondo sessuale;
•inviti indesiderati a uscire con qualcuno o richieste di sesso;
•comportamenti che costituirebbero un reato ai sensi della legge penale, come aggressioni fisiche, atti osceni, violenze sessuali, stalking o comunicazioni oscene.
Un episodio isolato può costituire una molestia. Le molestie sessuali non sono interazioni sessuali, flirt, attrazione o amicizia invitate, reciproche, consensuali o ricambiate. Tuttavia, se il consenso viene ritirato o non è più invitato e reciproco, ad esempio se un dipendente desidera che la relazione finisca e l’altra parte non è d’accordo, ciò può costituire una molestia sessuale.
IL CONCETTO DI CONSENSO
Nella società italiana il tema del consenso viene affrontato in senso più ampio, soprattutto a partire dalla realtà pandemica.
Fino al periodo precedente, esso veniva spesso relegato unicamente al concetto di violenza sessuale.
Il consenso si inserisce invece in una cornice sociale più ampia, che include coercizioni più o meno lievi. Queste coercizioni sono spesso perpetrate, non solo da sconosciuti, ma anche da persone a noi vicine, come partner e individui a noi affini nell’ambiente lavorativo e familiare.
Nell’immaginario collettivo la violenza sessuale è relegata al concetto di prevaricazione estremamente violenta, finalizzata alla costrizione ad un rapporto sessuale, tale per cui lascia la vittima gravemente ferita, se non proprio moribonda. In realtà, però, così non è.
Questa narrazione romanzata della violenza, infatti, mette in secondo piano il concetto fondamentale che regola le relazioni (soprattutto di tipo sessuale), ovvero quello di consenso.
Anche la nostra legge, riconoscendo i diversi volti di questo crimine, divide le violenze sessuali in:
- costrittive, quelle attuate con violenza o minaccia;
- induttive, quelle attuate abusando di condizioni di inferiorità della vittima, ovvero traendola in inganno.
L’art. 36 della Convenzione di Istanbul (2013), invitando gli Stati a reprimere e in maniera adeguata gli atti sessuali compiuti su persone non consenzienti, specifica anche che il consenso deve essere liberamente espresso e valutato nel contesto circostanziale.
Il consenso può, dunque, essere esplicito o implicito.
Secondo la Corte di Cassazione nella violenza sessuale l’assenza di consenso (in quanto requisito implicito della fattispecie) si deve presumere qualora non sussistano indici chiari e univoci che dimostrano il consenso a compiere o a subire atti sessuali, seppur tacito, ma in ogni caso inequivoco.
Il consenso deve coprire ogni singolo atto
Ad esempio, nella sentenza n. 2201 del 2019, la Cassazione ha ritenuto che anche il bacio, pure nel corso di un rapporto sessuale a pagamento, integra il reato di violenza sessuale qualora tale modalità di esecuzione del rapporto fuoriesca dalle attività a cui il/la sex worker ha prestato il consenso, potendo ritenersi che tale condotta incida sulla libertà sessuale della vittima.