L’intervento di Fedez si rivela funzionale a fare luce sul ddL Zan e sulla questione dei diritti della comunità LGBTQ+. Ma, da dove nasce la queer theory?

“Il coraggio di Fedez al concertone dà voce a tutte quelle persone che ancora subiscono violenze e discriminazione per ciò che sono. Il senato abbia lo stesso coraggio ad approvare subito una legge per cui l’Italia non può più attendere.” (Alessandro Zan)
L’intervento di Fedez e il ddl Zan
All’alba della bufera scatenata dall’intervento del rapper italiano Fedez all’ormai tradizionale concerto del Primo Maggio, occorre riconoscere a Federico Lucia il merito di aver utilizzato la propria notorietà per puntare i riflettori su un discorso generalmente considerato “di serie B”. Il ddl Zan è questione ormai nota ai più da un paio di mesi ma, come per la stessa questione di genere, il rischio è quello di trasformare il progetto di legge in argomento da bar senza che questo venga davvero conosciuto nella sua sostanza. Ecco, quindi, che l’appeal di Fedez alle nuove generazioni contribuisce a fare luce sul nuovo disegno di legge, innescando quel senso di curiosità suscettibile di spingere anche i più scettici ad informarsi in maniera critica sul suo contenuto e non già a soffermarsi su “quanto viene detto”. E allora di cosa tratta?
In maniera sintetica, dal punto di vista penale il ddl Zan prevede pene da 6mila euro fino alla reclusione per reati di discriminazione legati al sesso, al genere, all’orientamento sessuale, all’identità di genere e alle disabilità. L’elemento più degno di nota del disegno di legge riguarda la previsione di pene detentive non solo per chi commette violenza ma anche per coloro i quali inducono altri soggetti a commettere violenza. Non solo: il carcere si predispone anche per individui associati ad organizzazioni che promuovono la discriminazione o la violenza per moventi relativi al genere o all’orientamento sessuale. Ancora, laddove il progetto di legge giungesse ad approvazione, le pene già previste per crimini commessi per odio o per discriminazione verrebbero raddoppiate. Al di là dell’ottica prettamente legale, il progetto di legge sancisce l’istituzione di una giornata nazionale contro l’omofobia e lo stanziamento di 4 milioni per la creazione di strutture atte a fornire supporto psicologico, sanitario, legale nonché vitto e alloggio per le vittime di discriminazione o violenza.
Quali diritti?
Il diritto all’autodeterminazione è un diritto fondamentale: orientamento sessuale e identità di genere sono, alla stregua del diritto alla nazionalità o all’etnia di appartenenza, tratti formanti dell’individuo. All’art. 1 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani si legge quanto segue: “Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza”. Il ddl Zan si inserisce in un quadro non già di perfezionamento di un sistema che si muove nella direzione della tutela dei cosiddetti “gruppi deboli”, bensì in un contesto di necessità a fronte di criticità esistenti su scala europea e globale. L’Agenzia dell’Unione Europea per i diritti fondamentali mostra come il 70% dei soggetti sottoposti ad intervista si siano pronunciati a favore dell’omissione del proprio orientamento sessuale e della propria identità di genere in ambito scolastico. In Italia l’Osservatorio per la sicurezza contro gli atti di discriminazione del Ministero dell’Interno ha rilevato dal 2010 al 2013 ben 40 situazioni di reati commessi con finalità di odio legali all’orientamento sessuale. Rimanendo nel contesto nazionale, quello che emerge è la mancanza di un ordinamento capace di perseguire i reati di discriminazione e violenza legati all’omotransfobia alla stregua di crimini commessi per moventi razziali o religiosi.
In questo contesto misure quali il ddl Zan o l’Equality Act statunitense non sono altro che prerogative degne di una democrazia liberale. Il sesso, genere, l’orientamento sessuale, l’identità di genere e le disabilità non possono essere ragione di penalizzazione in alcun contesto, dalla sfera privata alla sfera lavorativa. Il discorso è a ragion di vero liberale, vediamo perché.

Il terreno ideologico LGBTQ+
In filosofia politica le prerogative della comunità LGBT si legano intimamente al femminismo: non è un caso che queste abbiano preso le mosse dalle rivendicazioni delle teoriche femministe, seppur con un approccio più radicale. Nello specifico, la filosofia LGBT ha fatto proprio il discorso egualitarista del femminismo liberale declinandolo nella propria area di interesse. Alla base vi è la medesima vocazione per la parità dei diritti contro un sistema percepito come patriarcale ed omofobo.
Scendendo nei dettagli, è a partire dagli anni Novanta del secolo scorso che la filosofia LGBT si arricchisce della cosiddetta “queer theory”. Il terreno ideologico su cui quest’ultima fa leva affonda le proprie radici nelle argomentazioni di Michel Foucalt e di Judith Butler, entrambi esponenti del femminismo postmoderno. Da questi la queer theory riprende la critica alla visione binaria della sessualità, rea di essere essenzialista ed ingannevole. Per quanto concerne la prima accusa, la critica è alla differenziazione assoluta dei sessi, retaggio di strutture sociali perpetuate nel tempo e non già riflesso di una poi così “biologica” distinzione. In merito alla seconda, il discorso della queer theory si spoglia delle catene della visione binaria della sessualità per abbracciare il binomio etero-queer, suscettibile di inglobare posizioni non altrimenti inscrivibili, quali bisessuali, transgender e sadomasochisti. Come per le teorie femministe, le arringhe queer poggiano su basi di natura storica: la visione del mondo “binaria” è frutto di un passato patriarcale ed omofobo delle società che ha finito per cristallizzarsi nel tempo.
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