Data la centralità ricoperta dalla Libia nella questione migratoria, vari paesi europei hanno deciso di intrattenere con essa degli accordi per gestire tale tema, e tra questi troviamo l’Italia.

La Libia post-Gheddafi è il principale punto di partenza del continente africano per coloro che cercano un avvenire migliore altrove. Una realtà in cui si intrecciano violazioni dei diritti umani e accordi con i paesi vicini che vogliono alleggerire la pressione migratoria sulle proprie coste.
L’obbligo di soccorso in mare
Il diritto internazionale sancisce l’obbligo di soccorso in mare, un dovere che si trova riconosciuto sia a livello consuetudinario sia all’interno di trattati. Fra questi ultimi ne troviamo tre principali, ovvero la Convenzione SAR, la Convenzione SOLAS e la Convenzione UNCLOS. La prima prevede che gli stati Parte definiscano un’area marittima antistante le proprie coste di propria responsabilità per intervenire in caso di emergenza, portanto avanti operazioni di ricerca e soccorso (da cui deriva l’acronimo SAR, ovvero Search and Rescue). La seconda definisce l’obbligo, per i comandanti delle navi, di prestare soccorso ed assistere tempestivamente coloro che vengano individuati in pericolo in mare. La terza infine, esprimendosi similmente alla precedente, valorizza anche l’elaborazione di un adeguato ed effettivo servizio di ricerca e soccorso relativo alla sicurezza in mare. Un altro aspetto cruciale è quello relativo al luogo sicuro verso il quale devono essere condotte le persone soccorse, che ai sensi delle prime due Convenzioni citate viene definito come “Luogo in cui sia assicurata la sicurezza, intesa come protezione fisica, delle persone soccorse in mare“.

Il ruolo libico negli interventi in mare
Alla luce di quanto appena descritto, lo status quo libico appare connotato da forti contraddizioni. Sebbene infatti lo Stato nordafricano abbia ratificato la Convenzione SAR (nota anche come Convenzione sulla Ricerca e il Salvataggio marittimo), il suo coinvolgimento in materia non pare efficiente. L’adesione ufficiale al trattato è avvenuta nel 2018, ma ciò non pare bastare a definire efficiente l’intervento libico. Emerge ad esempio il fatto che il paese non ha ratificato la Convenzione di Ginevra sullo status dei rifugiati e questo rende possibile una gestione del tema dell’immgrazione secondo modalità meno vincolate al rispetto di certe disposizioni, come quelle relative alla tutela dei diritti umani. Molto spesso infatti, le autorità libiche intercettano migranti nella propria Area SAR e li riportano verso le proprie coste, dove vengono poi condotti nei centri di detenzione, in cui vengono sottoposti a pratiche degradanti e mortificanti sia dal punto di vista psicologico che da quello fisico. In linea generale, la Convenzione di Ginevra vieta di respingere un rifugiato verso un territorio in cui la sua vita possa essere messa a serio rischio per motivi culturali (come frequentemente avviene in Libia), ma poiché il paese non vi ha aderito, non si trova vincolato ad agire in base a quanto da essa disposto.
Art. 33.1 della Convenzione di Ginevra sullo status dei rifugiati – Divieto d’espulsione e di rinvio al confine
Nessuno Stato Contraente espellerà o respingerà, in qualsiasi modo, un rifugiato verso i confini di territori in cui la sua vita o la sua libertà sarebbero minacciate a motivo della sua razza, della sua religione, della sua cittadinanza, della sua appartenenza a un gruppo sociale o delle sue opinioni politiche.
Sono molte le critiche circa la definizione della Libia come luogo sicuro, principalmente a causa delle documentazioni testimonianti le frequenti trasgressioni dei diritti umani a danno dei migranti. Spesso comunque, sono gli stessi stati europei vicini a dimostrarsi favorevoli al respingimento dei migranti con l’obiettivo di ridurre il numero di sbarchi sulle proprie coste.
La collaborazione italo-libica: la realtà oltre gli accordi
La penisola italiana ha intrattenuto vari accordi con la Libia, dichiarando che fossero orientati a smantellare le attività di immigrazione irregolare, traffico e tratta di esseri umani. Da un punto di vista cronologico, la collaborazione in materia è stata siglata nel 2000 con l’Accordo per la collaborazione nella lotta al terrorismo, alla criminalità organizzata, al traffico illegale di stupefacenti e di sostanze psicotrope ed all’immigrazione clandestina , nel 2007 con i Protocolli di Cooperazione, nel 2008 con il Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione tra la Repubblica Italiana e la Grande Giamahiria araba libica popolare socialista e nel 2020 con il Memorandum d’intesa. In generale, essi sanciscono la volontà italiana di coadiuvare la Libia nella gestione del fenomeno migratorio, fornendo anche propri mezzi (come imbarcazioni) e garantire un adeguato addestramento del personale libico nell’esercizio delle operazioni di sorveglianza marittima. Non è raro però, che tale collaborazione sfoci nel desiderio di limitare gli sbarchi sulle coste italiane, un fatto accuratamente descritto nel film intitolato L’Ordine delle Cose. Il protagonista è un funzionario di nome Corrado, inviato in Libia per stringere accordi con le autorità locali proprio per diminuire gli arrivi nei porti italiani. Durante la sua permanenza in loco, Corrado entra in contatto con una giovane somala chiamata Suada, che lo implora di contattare suo zio per permetterle di abbandonare il centro di detenzione di Tripoli e raggiungere il fidanzato in Finlandia. Inizialmente mosso da una scintilla di empatia e commozione, Corrado decide di aiutare la ragazza corrompendo i dirigenti del centro di reclusione, ma dopo le pressioni del Governo italiano decide di fare un passo indietro, dando primaria importanza all’obiettivo di concludere l’accordo, che altrimenti sarebbe stato seriamente compromesso. In varie scene della pellicola vengono mostrati tali centri di trattenimento, che generalmente appaiono sovfraffollati e privi dei servizi di sussistenza basilari. Luoghi che stando a quanto letteralmente espresso nelle intese tra i due stati, avrebbero dovuto essere sottoposti a procedure di riqualificazione, anche tramite finanziamenti italiani.
Articolo 2.2 del Memorandum d’Intesa del 2017:
Adeguamento e finanziamento dei centri di accoglienza summenzionati già attivi nel rispetto delle norme pertinenti, usufruendo di finanziamenti disponibili da parte italiana e di finanziamenti dell’Unione Europea. La parte italiana contribuisce, attraverso la fornitura di medicinali e attrezzature mediche per i centri sanitari di accoglienza, a soddisfare le esigenze di assistenza sanitaria dei migranti illegali, per il trattamento delle malattie trasmissibili e croniche gravi